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L'Agcom ha sancito nuove regole in materia di telefonia, sui costi di recesso e cambio gestore



L'Agcom ha sancito nuove regole in materia di telefonia, sui costi di recesso e cambio gestore.  I reclami dei consumatori parlano da soli ed evidenziano che lasciare un operatore telefonico costa troppo, noi della Lega Consumatori abbiamo sempre sostenuto che tali costi non sono giustificabili. Ora arriva la conferma dell’Agcom, l’Autorità garante delle comunicazioni: “l’attività di vigilanza ha fatto emergere profili critici legati alla prassi degli operatori di imputare agli utenti costi di recesso non commisurati al valore del contratto e alle reali spese sostenute per la disattivazione della linea e per il trasferimento ad altro operatore”.

In particolare sotto esame sembrano esserci finiti:

i costi di recesso di base;

quelli in caso di disdetta prima della scadenza di una promozione;

quelli per rate residue di prodotti o servizi associati al contratto.

L’Agcom ha evidenziato che i costi di chiusura dovrebbero essere commisurati alle spese sostenute dagli operatori per la disdetta e al valore residuo del contratto, pertanto non è corretto un costo superiore a quello dei canoni mensili restanti. In caso di disdetta prima della scadenza di una promozione, gli operatori tendono a imporre agli utenti di restituire tutti gli sconti ottenuti con la promozione (Fastweb è l’unica eccezione).

L’importo diventa sempre maggiore a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza. Agcom ricorda che, per legge, il costo deve essere equo e proporzionale al valore del contratto e alla durata residua della promozione. Se dura 24 mesi, l’utente pagherà un costo di disdetta anticipata sempre più basso, tanto più si avvicina al 24esimo mese. Proprio il contrario di quanto avviene ora.

In riferimento al terzo costo, gli operatori a volte impongono agli utenti di pagare in una sola volta tutte le rate residue di un prodotto incluso nel contratto. La richiesta dell’Agcom, invece, è quella di permettere loro di continuare a pagarlo a rate e che nella disdetta non ci siano costi associati all’attivazione della linea e a prodotti che l’utente non può usare con altri operatori.

Alla scadenza del contratto, inoltre, nulla deve essere più dovuto all’operatore come costo di disdetta. Anche nei casi in cui il contratto, “giunto alla sua naturale scadenza, sia rinnovato tacitamente”.

Fino a luglio l’Agcom ascolterà i pareri degli operatori e poi renderà vigenti le nuove regole.

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     "QUESTO SITO E' Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento
della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018"

"aggiornamento E INSERIMENTO CONTENUTI finanziatI con
fondi del Ministero dello Sviluppo Economico - Riparto 2020"


 

Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative delle Regioni a vantaggio dei consumatori

(D.M. 10 agosto 2020 - D.D. 23 novembre 2021)

Iniziative “Sportelli aperti ai consumatori in ambito regionale” e “Assistenza, info-formazione ed educazione a

vantaggio dei consumatori ed utenti” ex art. 5, comma 1, lett. a) e b) del decreto direttoriale 23 novembre 2021

da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna
 

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